Il Comitato
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il Presidente: Katia Pace |
Il Comitato di Quartiere nasce per dare risposte e creare un’alternativa ideale e concreta alla dispersione di valori storici, sociali ed economici che da decenni ormai spingono il territorio verso il degrado, l’illegalità e l’abbandono.
In questi anni abbiamo constatato la mancanza di una comunità che sapesse far valere i propri bisogni ed i propri diritti, per questo abbiamo scelto di farci portavoce di tutte le istanze del territorio, dando spazio alle esigenze dei cittadini mediante interventi pratici e segnalazioni sulla manutenzione stradale, illuminazione, verde pubblico, decoro e legalità.
Con il crescere della forza aggregativa del Comitato ed entrando in sinergia con le diverse realtà, abbiamo valutato e sviluppato progetti ed eventi con entità storiche del territorio quali: la Basilica di San Lorenzo fuori le mura, il mercato rionale, il centro anziani, la scuola, la Parrocchia dell’Immacolata, i commercianti ed artigiani, l’Università, il C.N.R, le forze dell’ordine, le associazioni ambientaliste e quelle impegnate nelle fragilità sociali insieme a tutti quegli abitanti che sapessero immaginare come far diventare di nuovo il nostro quartiere un luogo ospitale capace di sprigionare energie e vitalità all’interno di un percorso di legalità, regole e pari opportunità.
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STATUTO DEL COMITATO Dl QUARTIERE CdQ SAN LORENZO
ART. 1 - COSTITUZIONE
Il Comitato di Quartiere CdQ San Lorenzo (di seguito "Comitato") è una libera associazione tra cittadini costituita da volontari, ai sensi della legge 266/91, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto e dai successivi atti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Il Comitato è costituito nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente, si uniforma al regolamento comunale sui comitati di quartieri e ha la funzione di rappresentare tutti i cittadini abitanti e residenti nel territorio indipendentemente dai loro riferimenti ideologici, politici o dal loro credo religioso, nonché i proprietari dei beni immobili.
ART. 2 - SEDE E CONFINI TERRITORIALI
Il Comitato ha sede in Roma alla Via Dei Marsi n. 9 — int.26 — sc. A, presso il domicilio della Sig.ra Katia Pace. Tale sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica dello Statuto.
Il Comitato rappresenta il quartiere residenziale di San Lorenzo in Roma corrispondente alla zona urbanistica 3B del Municipio Roma II.
ART 3 - DURATA
La durata del Comitato è illimitata. Costituirà in ogni caso causa di scioglimento anticipato del Comitato un numero di Consiglieri in carica inferiore a quattro;
ART. 4 - OGGETTO
Il Comitato è un'associazione di volontariato senza fini di lucro ed opera esclusivamente per scopi di solidarietà sociale. Il Comitato è autonomo, indipendente, democratico, apartitico e apolitico, si atterrà ai principi di inclusione sociale, democraticità e gratuità delle cariche senza distinzioni ideologiche, confessionali o etniche.
Non possono ricoprire le cariche elettive i segretari di partito e coloro che siano contemporaneamente investiti di cariche amministrative e/o elettive presso il Comune dioma Capitale, la Provincia di Roma e/o la Regione Lazio. II Comitato ha come finalità principale la tutela dei diritti civili e ambientali del quartiere, raccoglie le istanze dei cittadini, ne esamina la validità, propone le possibili soluzioni all'Amministrazione Comunale o agli altri Enti interessati.
Gli scopi del Comitato sono i seguenti:
Rendere partecipe i cittadini delle scelte amministrative e sociali che riguardano il quartiere;
favorire e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini nella discussione e risoluzione delle problematiche del quartiere;
farsi interprete e promotore delle istanze e degli interessi dei cittadini del quartiere presso gli enti locali e le pubbliche amministrazioni;
monitorare le attività programmate dagli Enti pubblici e privati sul territorio e, se necessario, avanzare proposte per una corretta gestione della cosa pubblica; promuovere tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la ricerca di soluzioni alle problematiche del quartiere, la difesa della qualità della vita, la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, degli spazi verdi, degli impianti sportivi, del tempo libero e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quant'altro necessario sia di pubblico interesse e finalizzato ad un vivere civile e sicuro;
prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbanistico segnalandoli agli organi competenti;
stimolare la crescita del quartiere verso uno sviluppo più armonico sotto il profilo sociale, culturale e morale.
curare l'informazione ai cittadini con particolare riguardo alle iniziative intraprese e le delibere adottate anche attraverso la convocazione di Assemblee pubbliche.
ART. 5 - COMPOSIZIONE
Il Comitato è formato dai residenti e non residenti purché abbiano un legame con il quartiere (proprietari di unità immobiliari, titolari di attività commerciali, prestatori di attività lavorativa continuativa, studenti, locatari, estimatori ed amanti del quartiere), che intendano prestare volontariamente ed a titolo gratuito la loro attività e che abbiano compiuto al momento di presentazione della domanda di adesione il diciottesimo anno di età e per i quali il Consiglio Direttivo abbia deliberato favorevolmente all'adesione ("soci"). Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda di adesione entro trenta giorni successivi alla presentazione.
I soci sono tenuti ad accettare e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le direttive predisposte dal Consiglio Direttivo.
Lo status di socio si perde a seguito di dimissioni volontarie o di espulsione. L'espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo, eventualmente dopo aver ascoltato l'interessato, a seguito di comportamenti in aperto contrasto con il presente statuto ovvero con le attività associative ovvero per sopraggiunta incompatibilità del socio.
Nell'ambito del Comitato si distinguono le seguenti categorie di Soci:
Soci fondatori: sono i cittadini che hanno contribuito alla fondazione e fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.
Soci ordinari: sono i cittadini che aderiscono alle finalità del Comitato successivamente all'atto costitutivo e per i quali il Consiglio Direttivo abbia deliberato favorevolmente all'adesione. Su proposta di almeno la metà più uno dei consiglieri possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Il superamento delle cinquanta unità dei soci ordinari dà luogo, insieme ai fondatori, alla "Assemblea generale dei soci".
Soci sostenitori: possono ottenere la qualifica di Soci sostenitori, su loro richiesta, tutti coloro che, residenti o titolari di diritti reali nel quartiere, aderiscono a singole iniziative proposte dal Comitato, mediante specifica sottoscrizione e/o contribuzione volontaria di sostegno. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Comitato, ma possono essere interpellati mediante richiesta di parere sulla determinazione di specifiche iniziative.
Art. 6- ORGANI DEL COMITATO
Sono organi del Comitato: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Art. 7- ASSEMBLEA
L'assemblea è un organo consultivo. Possono aderire all'assemblea tutti i cittadini che abbiano formalizzato la propria adesione entro 90 giorni dall'elezione del Presidente e che godano dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.
L'assemblea deve essere convocata dal presidente almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta Io richieda almeno il 25% degli aderenti alla stessa.
ART. 8- CONSIGLIO DIRETTIVO
II Comitato è retto ed amministrato dal Consiglio Direttivo che ne è l'organo deliberante. Nell'ambito del Consiglio sono nominati, con mandato annuale rinnovabile, i seguenti organi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.
Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono compenso alcuno e pertanto sono a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per incarichi particolari.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, in possesso dei diritti civili e si riunisce almeno una volta al mese.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di iniziativa e di organizzazione politica di informazione, di documentazione e di coordinamento dell'attività associativa. È costituito da tutti i Soci fondatori e da quelli ordinari successivamente ammessi a farne parte. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti ad accettare e a rispettare le finalità del Comitato. La qualità di Consigliere comporta l'osservanza degli obblighi fissati dal presente Statuto, e la partecipazione alle iniziative promosse dal Comitato. La qualifica di Consigliere si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dai membri del Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi: a) Ripetute violazioni, dirette od indirette, delle norme fondamentali dello Statuto e in particolare di quelle concernenti lo scopo del Comitato o per comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi del Comitato; b) Mancato versamento delle quote di volta in volta deliberate dalla maggioranza dei membri del Consiglio per coprire le spese di gestione e di attuazione del programma associativo.
Il Consiglio direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività del Comitato di Quartiere. Le decisioni sono prese dal Consiglio nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento delle deliberazioni. Esse vincolano anche i dissenzienti, che possono tuttavia far verbalizzare il proprio dissenso. Tale regolamento potrà essere aggiornato e cambiato con deliberazione del Consiglio Direttivo in relazione a nuove esigenze operative senza che ciò costituisca modifica del presente atto.
Fatte salve le deliberazioni che richiedono le maggioranze qualificate fissate dal citato Regolamento, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo dirime eventuali controversie tra i Consiglieri.
ART 9 - PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le sedi, sovrintende e coordina le varie attività; in particolare:
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l' Assemblea.; Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, curerà la convocazione del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea mediante avviso scritto da inoltrare per via telematica, o attraverso qualsiasi altro tipo di comunicazione non onerosa, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inoltre si dovrà provvedere all'affissione in bacheca del testo della convocazione. La convocazione dovrà essere recapitata almeno tre giorni prima della riunione;
nomina il Segretario scelto tra i membri del Direttivo;
Adotta, in via di urgenza e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti quei provvedimenti ed iniziative che appaiano necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
Disbriga le questioni di ordinaria amministrazione, autorizza le spese;
Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
Sottopone al Consiglio proposte, idee e programmi;
II Presidente dura in carica un anno. È rinominabile ed è scelto tra i membri del Consiglio.
Può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio con la maggioranza prevista per nominarlo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni, Lo sostituisce in sua assenza temporanea.
Il Vice Presidente dura in carica un anno. È rinominabile ed è scelto tra i membri del Consiglio, con la maggioranza prevista per nominarlo.
ART. 10 SEGRETARIO
Il segretario collabora con il Presidente e il Vice Presidente nella predisposizione degli atti del Comitato. Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e custodisce gli atti del Comitato. Esplica tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle sue competenze. Il Segretario dura in carica un anno. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo. Può essere revocato dal Presidente o per richiesta avanzata dai 2/3 del Direttivo. La carica decade con quella del Presidente.
ART. 11 TESORIERE
Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie del Comitato di Quartiere e ne cura la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta quest'ultimo ne faccia richiesta la situazione finanziaria e propone i programmi di spesa e redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per I' approvazione.
Il tesoriere dura in carica un anno. È rinominabile ed è scelto tra i membri del Consiglio, con la maggioranza prevista per nominarlo.
ART. 12 PATRIMONIO
I fondi necessari per la gestione del Comitato sono reperiti attraverso contributi volontari dei partecipanti e dei cittadini.
Il finanziamento delle singole iniziative che il Comitato intraprende avviene mediante le quote versate con libere sottoscrizioni fatte da enti, istituzioni e privati cittadini, e da ogni altra entrata che concorra a soddisfare il fabbisogno necessario agli scopi sociali.
Previa delibera del Consiglio possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.
ART. 13- SCIOGLIMENTO
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Comitato dovrà essere presa con una maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri. Eventuali fondi residui relativi alla gestione interna del Comitato, vengono devoluti a scopo di pubblica utilità per il Quartiere di San Lorenzo.
ART. 14- DIFFUSIONE DELLO STATUTO
Copia del presente Statuto verrà inviata dal Presidente al Sindaco di Roma, al presidente del II Municipio e diffuso tra la cittadinanza tramite le Assemblee pubbliche e sarà fatto visionare ad ogni richiesta.
ART. 15- RINVIO ALLE DISPOSIZIONI Dl LEGGE
Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norma contenute nel Codice Civile dall'art. 36 all'art. 42 (Associazioni non riconosciute e Comitati) e nel Dlgs 04.12.1997 n. 460 (Disciplina Enti non Commerciali).
I predetti Soci Fondatori, di comune accordo, approvano l'Atto Costitutivo, lo Statuto sopra descritto e il Logo del Comitato (all. A al presente atto), che entrano immediatamente in vigore.
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